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R.C. del Progettista

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OBBLIGHI ASSICURATIVI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – Art. 111 del D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n. 109/94) – Quali rischi copre la polizza: La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in: nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa; maggiori costi; per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all’incarico progettuale. – Chi deve stipulare la polizza Sono tenuti alla stipula della polizza “”RC del Progettista”” i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva di lavori pubblici e quindi l’obbligo riguarda: il singolo libero professionista la pluralità di liberi professionisti associati le società di professionisti il raggruppamento temporaneo che la Stazione Appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto. – Lettera di impegno La lettera di impegno deve essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, sottoscrive il relativo contratto con l’amministrazione stessa. E’ una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la polizza RC del Progettista, a copertura di perdite patrimoniali subite dalla stazione appaltante derivanti da maggiori costi per varianti e da nuove spese di progettazione, con specifico riferimento ai lavori progettati.