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Le altre figure di Intermediario Assicurativo

I produttori assicurativi diretti

La sezione C del RUI è dedicata ai produttori diretti che svolgono, in via sussidiaria rispetto all’attività principale e senza obbligo di orario e risultato, l’intermediazione delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni infortuni e malattia per conto di imprese di assicurazione.

Le banche, le SIM e la Posta

La sezione D è dedicata alle banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico Bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, alle società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e a Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta.
Con questa sezione il legislatore prende atto e disciplina il fenomeno della “bancassurance” fortemente cresciuto negli ultimi anni, spinto dalla necessità delle banche e delle Compagnie di offrire un’ampia gamma di servizi e prodotti per venire incontro alle esigenze sempre più diversificate della propria clientela. Il settore bancario e finanziario è infatti oggi molto attivo nella distribuzione di prodotti assicurativi soprattutto vita avvalendosi della propria diffusa rete di sportelli e promotori finanziari.

I collaboratori degli agenti e dei brokers e i promotori finanziari

La sezione E è dedicata infine ai dipendenti, ai collaboratori, ai produttori e agli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D (e cioè degli agenti, dei brokers, delle banche e degli altri intermediari finanziari) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
In questa sezione rientrano anche i promotori finanziari, che rappresentano l’intermediario assicurativo di cui si avvalgono gli operatori iscritti nella sezione D per la distribuzione fuori sede. Questi saranno soggetti anche alle regole di condotta e di vigilanza ulteriori previsti dal TUF.

Va precisato inoltre che un subagente o collaboratore esterno di un intermediario non può provvedere direttamente alla propria iscrizione nel registro in quanto, questa incombenza, compete all’intermediario per il quale opera.
Per l’iscrizione nelle sezioni C ed E non è previsto il superamento di un esame di abilitazione, ma si richiede il possesso di “cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano”.

I requisiti di professionalità sono in questo caso accertati da un attestato con esito positivo che dimostri la partecipazione a corsi di formazione professionali tenuti dall’impresa di assicurazioni o dall’intermediario di 60 ore, tale obbligo di formazione iniziale sussiste anche per gli addetti all’attività di intermediazione (dipendenti e non) operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D. Le imprese e gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D sono quindi tenuti a impartire ai produttori e a tutti gli altri soggetti incaricati una formazione assicurativa adeguata in rapporto ai prodotti e all’attività svolta.

Tutti i soggetti sopraindicati sono soggetti alla vigilanza dell’ISVAP, che si occupa anche di tenere il registro, e per questo motivo sono tenuti al pagamento annuale di un contributo di vigilanza.

Il Codice delle Assicurazioni prescrive che solo i soggetti iscritti nel registro possono esercitare attività di intermediazione assicurativa. L’esercizio di questa attività in mancanza di iscrizione al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, ma è permesso il passaggio da una sezione ad un’altra del registro, se si presenta l’istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza e si abbiano i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
Vi è un’unica eccezione a tale regola per gli intermediari iscritti nella sezione A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi relativi al solo ramo RCA (decreto Bersani luglio 2006). Relativamente alla RCA si intende la sola Responsabilità Civile Auto obbligatoria per legge; sono, quindi, esclusi i rami danni denominati CVT, (Corpi Veicoli Terrestri), ad esempio Incendio e Furto del veicolo o altre garanzie come Infortuni del conducente, o cristalli. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del Registro.
Nelle sezioni A, B e D del Registro sono indicati, mediante evidenza, gli intermediari temporaneamente inoperativi, i quali non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di Responsabilità Civile.
Le modalità per l’iscrizione a tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sono contenute nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006. Clicca di seguito per scaricarlo: Regolamento ISVAP n. 5/2006

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno. E’ inoltre vietato a chi è iscritto al ruolo dei periti assicurativi; a chi ha riportato le condanne irrevocabili previste all’art. 110 del Codice delle Assicurazioni; a chi è stato dichiarato fallito; a chi ha a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 – Disposizioni contro la mafia.
L’attività di intermediario non è infine cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.

Fonte: Corso “L’attività di intermediazione assicurativa e il nuovo Regolamento ISVAP 5/2006” di Insurance Lab – www.insurancelab.it
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